Protocollo

All’atto della firma della Convenzione stipulata in data odierna tra il
Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante di detta Convenzione:
Resta inteso che:
1. Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 3, l’espressione “sede di
direzione effettiva” comprendera’, in particolare, l’oggetto principale di attivita’ dell’impresa.
2. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 7, per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l’attivita’ della stabile organizzazione.
3. Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 8, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale non sono sottoposti ad alcuna imposta locale sui redditi applicata nell’altro Stato contraente.
4. Qualora, in conformita’ dell’articolo 9, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l’altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformita’ alla procedura amichevole di cui all’articolo 26 della Convenzione ed al paragrafo 7 del presente Protocollo.
5. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, le remunerazioni
pagate ad una persone fisica in corrispettivo di servizi resi all’istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) e all’Istituto Italiano di Cultura come pure ai corrispondenti enti pubblici albanesi, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
6. Con riferimento all’articolo 23, qualora venga introdotta un’imposta sul patrimonio in uno degli Stati contraenti, le autorita’ competenti dei due Stati contraenti concorderanno di inserire disposizioni speciali in detto articolo, in conformita’ ai principi ivi contenuti, completando altresi’ l’elenco delle imposte di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 della presente
Convenzione.
7. Con riferimento all’articolo 26, resta inteso che variazioni di imposte in conformita’ a detto articolo possono essere effettuate sotanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Resta altresi’ inteso che, nel caso dell’Italia, la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall’obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.
8. Le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 29 non impediranno alle autorita’ competenti degli Stati contraenti di mettere in atto, in base a
reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.

Per informazioni e consulenze gratuite sul trasferimento o l’apertura dell’impresa in albania:

info@italian-network.net

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